PNRR – interventi illuminazione pubblica, centri sportivi e strutture culturali

Da oggi, 11 aprile 2022, è possibile presentare la domanda per accedere ai fondi previsti dal PNRR, missione n. 5, componente 3, investimento 1.1.1.

Possono presentare proposte progettuali i comuni della aree interne (intermedi, periferici e ultraperiferici), individuati dalla tabella allegata all’albo.

L’importo massimo ottenibile da un Amministrazione dipende dal numero di abitanti residenti nel Comune e può essere utilizzato per finanziare un massimo di 3 progetti differenti:

  • Fino a 3.000 abitanti: 300.000€
  • Da 3.001 a 10.000 abitanti: 1.000.000€
  • Da 10.001 a 30.000 abitanti: 2.000.000€
  • Oltre i 30.001 abitanti: 3.000.000€

Gli interventi ammissibili includono lavori sugli impianti di illuminazione pubblica, opere e infrastrutture per sedi della pubblica amministrazione, impianti sportivi e strutture per la cultura e lo spettacolo. Sono ammessi interventi esclusivamente su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica.
È possibile partecipare al bando presentando un documento di fattibilità delle alterative progettuali. Per ottenere un punteggio maggiore si possono presentare anche ulteriori livelli di progettazione, dal progetto di fattibilità tecnica ed economica al progetto esecutivo. Le spese di progettazione sono finanziabili con i fondi ottenuti dal bando.

L’ultimo giorno utile per presentare la richiesta di finanziamento è il 16 maggio 2022. I lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

Per una prima valutazione dei progetti di interesse per l’Amministrazione contattaci all’indirizzo email info@inergysrl.it.

Illuminazione votiva – riscatto e affidamento del servizio

L’illuminazione votiva è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e in quanto tale le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi alla normativa europea e nazionale per la gestione e manutenzione degli impianti.

In alcuni Comuni la proprietà degli impianti è ancora del Concessionario, il quale li ha costruiti in cambio dell’affidamento del servizio. Solitamente questa situazione origina da contratti vecchi di decenni e deve essere sanata dall’amministrazione prima di procedere ad una procedura ad evidenza pubblica, come previsto dal D.Lgs. 50/2016. Il valore degli impianti esistenti è determinato sulla base dei criteri esposti dal R.D. 2578/1925 e dal D.P.R. 902/1986, e deve essere validato da un tecnico comunale competente in materia o da un professionista esterno incaricato dal Comune. La maggior parte degli impianti più vetusti necessita rilevanti interventi di riqualifica ed ha un valore industriale residuo prossimo allo zero.

Si ricorda anche il divieto di rinnovo tacito dei contratti con la pubblica amministrazione previsto dal 1993.

Una volta acquisita la proprietà degli impianti il Comune può procedere al nuovo affidamento nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. Contestualmente al servizio di manutenzione è possibile includere anche eventuali lavori di riqualifica per ammodernare gli impianti.

È importante che l’Amministrazione a cui fa capo l’impianto abbia coscienza delle caratteristiche di base dell’impianto, quali il posizionamento delle linee, il numero di utenze e i consumi energetici dell’impianto. Per questo motivo è opportuno che richieda un aggiornamento periodico al Concessionario, il quale è tenuto a comunicare tutti i dati utili ad un effettivo controllo del servizio e alla predisposizione di nuove procedure di affidamento in prossimità della scadenza della convenzione.

Grazie alla nostra esperienza nelle procedure di riscatto siamo grado di assistere le pubbliche amministrazioni nell’acquisizione degli impianti, nella redazione della perizia per la valutazione dell’impianto e nella predisposizione degli atti per il successivo affidamento. Per una prima analisi della situazione dell’impianto contattaci all’indirizzo info@inergysrl.it.

Riscatto impianti illuminazione pubblica e affidamenti diretti al concessionario uscente

Il Consiglio di Stato è tornato ad occuparsi degli affidamenti da parte dei comuni dei lavori di riqualifica e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, affrontando in particolare la questione del (mancato) riscatto degli stessi e delle necessarie procedure ad evidenza pubblica per una corretta concessione agli operatori privati.

Nel 2014 un Comune brianzolo aveva affidato con una procedura negoziata sia i lavori di riqualificazione che la gestione dell’impianto al concessionario uscente, nonché proprietario dell’impianto. A seguito dell’intervento dell’AGCM che rilevava diverse criticità nella procedura prescelta, il Comune decideva di non acquisire immediatamente la proprietà degli impianti ma di posticipare tale momento, al fine di raggiungere un accordo bonario con il concessionario uscente. L’Autorità ha quindi espresso ulteriori perplessità sull’intero procedimento e, considerate le azioni del Comune non conformi alle indicazioni ricevute, ha impugnato i relativi atti al TAR.

La questione è infine giunta di fronte al Consiglio di Stato che ha confermato le posizioni espresse dall’AGCM, esprimendo alcuni importanti principi:

  • Un affidamento diretto NON può essere giustificato sulla base di una privativa industriale (es. un brevetto) che presenta caratteristiche fungibili e surrogabili da tecnologie alternative in grado di assicurare le medesime funzionalità. Esistono infatti molti operatori che commercializzano sorgenti LED con caratteristiche assimilabili.
  • La sede naturale per valutazioni comparative sia dal punto di vista tecnologico che da quello economico è quella della gara pubblica, non è sufficiente una semplice istruttoria interna all’amministrazione.
  • È parimenti insufficiente la giustificazione dell’affidamento sulla base del fatto che il concessionario sia proprietario degli impianti. Il Consiglio di Stato rileva correttamente che “la previsione di acquistare la proprietà degli impianti da ammodernare solo a conclusione di tali lavori e non più in via preventiva, costituirebbe un mezzo per eludere la corretta applicazione delle regole in materia di contratti pubblici e di affidamento dei servizi pubblici locali, atteso che, in base a tali regole, il Comune avrebbe dovuto, anzitutto, procedere all’acquisto (bonario o tramite la procedura di riscatto) di tutti gli impianti di illuminazione pubblica per poi procedere, alla scadenza della convenzione con Enel Sole per la gestione degli impianti, all’affidamento del servizio in conformità al dettato legislativo”.
  • In generale, “la previsione di acquistare la proprietà degli impianti di Enel Sole solo a valle dei lavori di ammodernamento e non preventivamente, costituisce un chiaro escamotage per eludere l’applicazione delle regole sulla gara pubblica” e “diversamente opinando, diverrebbe difficilmente giustificabile l’ingente esborso di risorse pubbliche per lavori che riguardano beni di proprietà privata”.

In merito a profili ulteriori rispetto a quelli anticoncorrenziali, si rimanda ai procedimenti avviati dall’ANAC per situazioni simili: http://blog.inergysrl.it/affidamento-del-servizio-luce-e-di-connessi-servizi-di-efficientamento-ed-adeguamento-normativo-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica/

Link alla sentenza del Consiglio di stato n. 04715/2020

Affidamento del servizio luce e di connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica.

Nel gennaio 2020 l’ANAC ha portato a termine una serie di attività ispettive iniziate nel 2017 e riguardanti l’affidamento del servizio luce e dei connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole S.r.l.; in particolare gli accertamenti hanno riguardato gli affidamenti diretti di tali servizi assegnati da otto amministrazioni comunali su tutto il territorio italiano, nonché sulle modalità di riscatto degli impianti non di proprietà dell’ente.

Una prima anomalia rilevata dall’Autorità consiste nel ripetuto regime di proroga di convenzioni stipulate anche più di trent’anni prima, in applicazione di clausole “palesemente illegittime” che disponevano il c.d. “tacito rinnovo”. “La prosecuzione del rapporto contrattuale così concepita è risultata priva di fondamento normativo, in quanto basata su una presunta legittimità dei rinnovi automatici, notoriamente vietata alle P.A. e ammessa, come confermato dalla giurisprudenza, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica (cfr. delib. AVCP n. 110 del 19 dicembre 2012)”. Concetto già chiaramente espresso con il provvedimento della medesima Autorità nel 2012 (http://blog.inergysrl.it/riscatto-impianti-illuminazione-pubblica-deliberazione-anac-n-110-del-19-dicembre-2012/) e ribadito nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 settembre 2016. Sono stati dunque rilevati ulteriori profili di irregolarità:

a) ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione, per aver sottratto al mercato appalti cui avrebbero potuto concorrere, ove il Comune avesse proceduto all’affidamento con gara, altri operatori economici, anche europei, in violazione delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice ratione temporis applicabile (artt. 54 e ss. d.lgs. n. 163/2006);

b) possibile danno erariale derivante dal mancato espletamento delle procedure di fissazione del prezzo contrattuale che sarebbe potuto scaturire dal confronto competitivo di più operatori in gara ovvero dall’attivazione di convenzioni Consip mediante ordinativi di fornitura dei servizi in argomento, a garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo;

c) possibile violazione delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di ordine generale, nei casi in cui l’affidamento diretto in favore di Enel Sole non sia stato preceduto dagli adempimenti volti all’accertamento dei requisiti di cui all’allora vigente art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 d.lgs. n. 50/2016), requisiti di affidabilità morale, professionale ed economica (regolarità contributiva/DURC; regolarità fiscale; posizione penale dei legali rappresentanti; ecc.), né dagli accertamenti antimafia;

d) maggiore esposizione ai rischi di corruzione derivanti dal consolidarsi di prassi contra legem all’interno dell’ente comunale che, in assenza di gare, ha prorogato/rinnovato illegittimamente contratti Enel Sole scaduti sulla base di decisioni dirigenziali prive di adeguato supporto normativo;

e) violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;

f) mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti ex artt. 1, 24 e 25 del R.D. n. 2578/1925 ed artt. 8 e ss. D.P.R. n. 902/1986).”

Un ulteriore aspetto analizzato dall’Autorità riguarda l’omessa acquisizione del CIG, questione già affrontata dell’Autorità Anticorruzione (http://blog.inergysrl.it/indicazioni-per-lefficientamento-e-ladeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-anac-comunicato-del-presidente-del-27-febbraio-2019/), fatto che ha configurato diverse irregolarità:

a) violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.), anche alla luce della citata Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con conseguente esposizione del dirigente responsabile alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge;

b) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’AVCP, ora ANAC, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine, con conseguente applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 6, comma 11, nonché delle connesse responsabilità disciplinari previste dal successivo comma 12;

c) omissione contributiva nei confronti dell’Autorità, derivante dalla mancata acquisizione del CIG (ove previsto in ragione dell’importo pari o superiore a 40.000 euro).”

A seguito di questi otto procedimenti, per le amministrazioni che si trovassero nella medesima condizione, emerge la necessità di adeguare tempestivamente gli affidamenti irregolari ancora in essere, nel rispetto di indicazioni ormai coerenti e uniformi da quasi un decennio.

Link ai singoli procedimenti:

Indicazioni per l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica – ANAC, Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha nuovamente rilevato diverse criticità nell’affidamento del cd. “servizio luce” da parte delle pubbliche amministrazioni. Per questa ragione ha ritenuto opportuno ribadire alcune indicazioni già espresse nel 2012 e nel 2016.

In particolare, l’ANAC ha riscontrato:
– Violazioni delle disposizioni vigenti in materia di tranciabilità dei flussi finanziari, violazione degli obblighi informativi e omissione contributiva per mancanza di acquisizione del CIG. Le pubbliche amministrazioni devono quindi seguire le procedure di acquisizione del CIG indicate dal Codice dei contratti pubblici ed astenersi da affidamenti diretti nelle situazioni in cui non sussistono le stringenti condizioni previste dal Codice;
– Ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica amministrazione;
– Violazione del divieto del rinnovo tacito di contratti di appalto. L’Autorità ribadisce la nullità dei rinnovi stessi, le amministrazioni che dovessero trovarsi in questa situazione sono tenute a sanarla nel più breve tempo possibile, procedendo attraverso gare ad evidenza pubblica secondo le indicazioni del Codice;
– Mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti. Come già espresso dall’Autorità nel 2012, il riscatto degli impianti, e quindi l’acquisizione della piena proprietà degli stessi da parte del Comune, è un passaggio necessario e precedente all’espletamento di procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di lavori di riqualifica, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Link al Comunicato.

Bando Regione Piemonte per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica

Regione Piemonte ha pubblicato con D.D. 10 ottobre 2018, n. 439, le caratteristiche del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 per quanto riguarda la riduzione dei consumi energetici e l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi. La somma totale messa a disposizione da FESR, Stato e Regione è di 10 milioni di euro.

Le amministrazioni possono aderire al bando dal 29 novembre 2018 al 29 maggio 2019. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione, per questo è opportuno per il Comune muoversi per tempo.

L’impianto di illuminazione pubblica, fin dalla data di presentazione della domanda, deve essere integralmente di proprietà del Comune proponente, A PENA DI ESCLUSIONE.

La procedura di riscatto degli impianti da terzi può essere conclusa in 50-60 giorni e permette all’Amministrazione di partecipare bando (fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dal provvedimento regionale).

Per ulteriori informazioni invitiamo le amministrazioni a contattarci.

Bando Regione Piemonte 2018-2019

È illegittimo l’obbligo di arbitrato per la determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica

Con la sentenza N. 123 del 9 maggio 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925. La questione di legittimità era stata sollevata dal Collegio arbitrale di Milano nel procedimento tra Enel Sole e un comune lombardo.

In caso di mancato accordo sull’ammontare dell’equo indennizzo a seguito del riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica, il regio decreto prevedeva una forma di arbitrato obbligatorio senza possibilità per le parti di rivolgersi alla giustizia ordinaria.  La Corte ha riaffermato il “principio secondo cui la “fonte” dell’arbitrato non può essere individuata in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa, perché solo la scelta dei soggetti […] può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, primo comma Cost.”.

La Corte ha dunque dichiarato illegittimo l’art. 24 nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria per la determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica.

Link alla sentenza Corte Cost. N. 123/2018

 

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica (CAM)

Con il Decreto 28 marzo 2018 il Ministero dell’Ambiente ha emanato i nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica. I CAM dovranno essere applicati nelle attività di gestione, conduzione, manutenzione e nella verifica periodica degli impianti. Inoltre il servizio di illuminazione pubblica può comprendere la fornitura di energia elettrica, il censimento degli impianti, la definizione di progetti definitivi o esecutivi per la riqualifica dagli impianti, la gestione della segnaletica luminosa e altre attività aggiuntive inerenti l’illuminazione pubblica.

Il Decreto suddivide le categorie di intervento in cinque aree e stabilisce la priorità temporale con la quale dovrebbero essere affrontate:

  1. Censimento dell’impianto
  2. Conformità normativa
  3. Riqualificazione energetica
  4. Riqualificazione urbana
  5. Sistemi intelligenti

In generale, al momento dell’affidamento dell’impianto “è opportuno che l’amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto, altri servizi”. Questo per una gestione più chiara e trasparente del servizio, sia dal punto di vista organizzativo che da quello della tracciabilità dei flussi finanziari.

Se l’amministrazione decide di affidare anche lavori di riqualificazione, tali lavori “possono essere svolti soltanto in presenza di un progetto esecutivo” (vedi SCHEDA 11 allegate al Decreto).

L’oggetto dell’affidamento è il servizio di illuminazione pubblica e include le seguenti attività:

  • Gestione dell’impianto (conduzione, manutenzione, verifica periodica, report periodico dei consumi)
  • Un censimento o un aggiornamento almeno di livello 2 (vedi SCHEDA 2)
  • Fornitura di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti e della segnaletica luminosa
  • Un progetto definitivo o esecutivo degli interventi di riqualificazione
  • Realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dell’impianto, inclusi i sistemi di monitoraggio e controllo dei dei consumi, sistemi di telegestione e regolazione dei flussi
  • Gestione degli impianti di segnaletica luminosa
  • Altre attività collegate

Infine, è importante ricordare che il contratto di fornitura dell’energia elettrica “deve essere intestato all’offerente e deve essere esclusivamente dedicato all’illuminazione pubblica”. Le utenze in media o bassa tensione non possono essere utilizzate per servizi diversi da quello di illuminazione pubblica.

I nuovi CAM entreranno in vigore il 26 agosto 2018.

Link alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 marzo 2018

Riscatto e affidamento del servizio di illuminazione pubblica – Bollettino AGCM n. 47 del 16 dicembre 2015

Dopo aver ricordato le indicazioni dell’ANAC in merito al procedimento di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica riportiamo il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla fase immediatamente successiva all’acquisizione dell’impianto.

Con questo provvedimento l’AGCM ribadisce che “ai fini dell’affidamento della gestione e manutenzione dei servizi di illuminazione pubblica nei modi consentiti dall’ordinamento è […] necessario che la totalità dei relativi impianti sia di proprietà del comune.”

La fase di acquisizione integrale dell’impianto di illuminazione pubblica è dunque un passaggio obbligato per l’amministrazione comunale. La proprietà può essere trasferita con l’acquisto bonario dell’impianto o con il suo riscatto.

L’acquisizione dell’impianto è però un momento distinto e indipendente rispetto a quello dell’affidamento dei servizi riguardanti l’illuminazione pubblica. Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione dell’impianto l’amministrazione è tenuta a rispettare le norme sui contratti pubblici e svolgere le procedure opportune per l’individuazione del soggetto incaricato di tali servizi. L’autorità specifica che “la scelta di molti comuni di acquistare gli impianti di illuminazione pubblica attualmente di proprietà privata subordinatamente all’affidamento diretto, allo stesso soggetto proprietario, dei lavori per il loro ammodernamento/riqualificazione illuminotecnico […] non può rappresentare una modalità alternativa a quelle previste dall’ordinamento, perché non ricorrono i presupposti legali del suo fondamento normativo.”

 

 

Link al provvedimento: http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/47-15.pdf/download.html

Riscatto impianti illuminazione pubblica – Deliberazione ANAC n. 110 del 19 dicembre 2012

Non si tratta di una deliberazione recente ma per la nostra esperienza di assistenza alla pubblica amministrazione è utile ricordare i contenuti di questo atto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’autorità si è pronunciata in merito ai servizi di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica da parte delle amministrazioni comunali, specificando alcuni passaggi fondamentali per una corretta interpretazione della normativa rilevante.

Riportiamo le considerazioni principali dell’ANAC:

  • il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace alle regole previste per essi e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario e al Codice dei contratti pubblici
  • sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
  • per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l’acquisizione al patrimonio comunale e l’assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni, procedere all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica […]
  • i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di  specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di  bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le  caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore  contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e  gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ex  25, comma 6, D.L. 1/2012, convertito in l. 27/2012). Pertanto, deve essere fornita all’ente locale una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi di predisporre bandi atti a consentire un’offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile da parte degli operatori

Alcune amministrazioni non hanno ancora sanato interamente le irregolarità relative ai propri impianti di illuminazione pubblica, sia per la fase di riscatto dell’impianto che per quelle di rinnovamento e gestione. È opportuno che queste amministrazioni svolgano un’analisi del proprio stato di fatto e inizino il percorso indicato dalla normativa e dall’ANAC.

 

Link al provvedimento: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5310