È illegittimo l’obbligo di arbitrato per la determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica

Con la sentenza N. 123 del 9 maggio 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925. La questione di legittimità era stata sollevata dal Collegio arbitrale di Milano nel procedimento tra Enel Sole e un comune lombardo.

In caso di mancato accordo sull’ammontare dell’equo indennizzo a seguito del riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica, il regio decreto prevedeva una forma di arbitrato obbligatorio senza possibilità per le parti di rivolgersi alla giustizia ordinaria.  La Corte ha riaffermato il “principio secondo cui la “fonte” dell’arbitrato non può essere individuata in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa, perché solo la scelta dei soggetti […] può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, primo comma Cost.”.

La Corte ha dunque dichiarato illegittimo l’art. 24 nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria per la determinazione dell’indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica.

Link alla sentenza Corte Cost. N. 123/2018

 

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