Affidamento del servizio luce e di connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica.

Nel gennaio 2020 l’ANAC ha portato a termine una serie di attività ispettive iniziate nel 2017 e riguardanti l’affidamento del servizio luce e dei connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole S.r.l.; in particolare gli accertamenti hanno riguardato gli affidamenti diretti di tali servizi assegnati da otto amministrazioni comunali su tutto il territorio italiano, nonché sulle modalità di riscatto degli impianti non di proprietà dell’ente.

Una prima anomalia rilevata dall’Autorità consiste nel ripetuto regime di proroga di convenzioni stipulate anche più di trent’anni prima, in applicazione di clausole “palesemente illegittime” che disponevano il c.d. “tacito rinnovo”. “La prosecuzione del rapporto contrattuale così concepita è risultata priva di fondamento normativo, in quanto basata su una presunta legittimità dei rinnovi automatici, notoriamente vietata alle P.A. e ammessa, come confermato dalla giurisprudenza, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica (cfr. delib. AVCP n. 110 del 19 dicembre 2012)”. Concetto già chiaramente espresso con il provvedimento della medesima Autorità nel 2012 (http://blog.inergysrl.it/riscatto-impianti-illuminazione-pubblica-deliberazione-anac-n-110-del-19-dicembre-2012/) e ribadito nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 settembre 2016. Sono stati dunque rilevati ulteriori profili di irregolarità:

a) ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione, per aver sottratto al mercato appalti cui avrebbero potuto concorrere, ove il Comune avesse proceduto all’affidamento con gara, altri operatori economici, anche europei, in violazione delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice ratione temporis applicabile (artt. 54 e ss. d.lgs. n. 163/2006);

b) possibile danno erariale derivante dal mancato espletamento delle procedure di fissazione del prezzo contrattuale che sarebbe potuto scaturire dal confronto competitivo di più operatori in gara ovvero dall’attivazione di convenzioni Consip mediante ordinativi di fornitura dei servizi in argomento, a garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo;

c) possibile violazione delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di ordine generale, nei casi in cui l’affidamento diretto in favore di Enel Sole non sia stato preceduto dagli adempimenti volti all’accertamento dei requisiti di cui all’allora vigente art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 d.lgs. n. 50/2016), requisiti di affidabilità morale, professionale ed economica (regolarità contributiva/DURC; regolarità fiscale; posizione penale dei legali rappresentanti; ecc.), né dagli accertamenti antimafia;

d) maggiore esposizione ai rischi di corruzione derivanti dal consolidarsi di prassi contra legem all’interno dell’ente comunale che, in assenza di gare, ha prorogato/rinnovato illegittimamente contratti Enel Sole scaduti sulla base di decisioni dirigenziali prive di adeguato supporto normativo;

e) violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;

f) mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti ex artt. 1, 24 e 25 del R.D. n. 2578/1925 ed artt. 8 e ss. D.P.R. n. 902/1986).”

Un ulteriore aspetto analizzato dall’Autorità riguarda l’omessa acquisizione del CIG, questione già affrontata dell’Autorità Anticorruzione (http://blog.inergysrl.it/indicazioni-per-lefficientamento-e-ladeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-anac-comunicato-del-presidente-del-27-febbraio-2019/), fatto che ha configurato diverse irregolarità:

a) violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.), anche alla luce della citata Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con conseguente esposizione del dirigente responsabile alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge;

b) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’AVCP, ora ANAC, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine, con conseguente applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 6, comma 11, nonché delle connesse responsabilità disciplinari previste dal successivo comma 12;

c) omissione contributiva nei confronti dell’Autorità, derivante dalla mancata acquisizione del CIG (ove previsto in ragione dell’importo pari o superiore a 40.000 euro).”

A seguito di questi otto procedimenti, per le amministrazioni che si trovassero nella medesima condizione, emerge la necessità di adeguare tempestivamente gli affidamenti irregolari ancora in essere, nel rispetto di indicazioni ormai coerenti e uniformi da quasi un decennio.

Link ai singoli procedimenti:

Indicazioni per l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica – ANAC, Comunicato del Presidente del 27 febbraio 2019

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha nuovamente rilevato diverse criticità nell’affidamento del cd. “servizio luce” da parte delle pubbliche amministrazioni. Per questa ragione ha ritenuto opportuno ribadire alcune indicazioni già espresse nel 2012 e nel 2016.

In particolare, l’ANAC ha riscontrato:
– Violazioni delle disposizioni vigenti in materia di tranciabilità dei flussi finanziari, violazione degli obblighi informativi e omissione contributiva per mancanza di acquisizione del CIG. Le pubbliche amministrazioni devono quindi seguire le procedure di acquisizione del CIG indicate dal Codice dei contratti pubblici ed astenersi da affidamenti diretti nelle situazioni in cui non sussistono le stringenti condizioni previste dal Codice;
– Ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica amministrazione;
– Violazione del divieto del rinnovo tacito di contratti di appalto. L’Autorità ribadisce la nullità dei rinnovi stessi, le amministrazioni che dovessero trovarsi in questa situazione sono tenute a sanarla nel più breve tempo possibile, procedendo attraverso gare ad evidenza pubblica secondo le indicazioni del Codice;
– Mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti. Come già espresso dall’Autorità nel 2012, il riscatto degli impianti, e quindi l’acquisizione della piena proprietà degli stessi da parte del Comune, è un passaggio necessario e precedente all’espletamento di procedure a evidenza pubblica per l’affidamento di lavori di riqualifica, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Link al Comunicato.

Riscatto impianti illuminazione pubblica – Deliberazione ANAC n. 110 del 19 dicembre 2012

Non si tratta di una deliberazione recente ma per la nostra esperienza di assistenza alla pubblica amministrazione è utile ricordare i contenuti di questo atto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’autorità si è pronunciata in merito ai servizi di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica da parte delle amministrazioni comunali, specificando alcuni passaggi fondamentali per una corretta interpretazione della normativa rilevante.

Riportiamo le considerazioni principali dell’ANAC:

  • il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace alle regole previste per essi e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario e al Codice dei contratti pubblici
  • sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
  • per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l’acquisizione al patrimonio comunale e l’assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni, procedere all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica […]
  • i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di  specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di  bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le  caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore  contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e  gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ex  25, comma 6, D.L. 1/2012, convertito in l. 27/2012). Pertanto, deve essere fornita all’ente locale una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi di predisporre bandi atti a consentire un’offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile da parte degli operatori

Alcune amministrazioni non hanno ancora sanato interamente le irregolarità relative ai propri impianti di illuminazione pubblica, sia per la fase di riscatto dell’impianto che per quelle di rinnovamento e gestione. È opportuno che queste amministrazioni svolgano un’analisi del proprio stato di fatto e inizino il percorso indicato dalla normativa e dall’ANAC.

 

Link al provvedimento: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5310