Affidamento del servizio luce e di connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica.

Nel gennaio 2020 l’ANAC ha portato a termine una serie di attività ispettive iniziate nel 2017 e riguardanti l’affidamento del servizio luce e dei connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole S.r.l.; in particolare gli accertamenti hanno riguardato gli affidamenti diretti di tali servizi assegnati da otto amministrazioni comunali su tutto il territorio italiano, nonché sulle modalità di riscatto degli impianti non di proprietà dell’ente.

Una prima anomalia rilevata dall’Autorità consiste nel ripetuto regime di proroga di convenzioni stipulate anche più di trent’anni prima, in applicazione di clausole “palesemente illegittime” che disponevano il c.d. “tacito rinnovo”. “La prosecuzione del rapporto contrattuale così concepita è risultata priva di fondamento normativo, in quanto basata su una presunta legittimità dei rinnovi automatici, notoriamente vietata alle P.A. e ammessa, come confermato dalla giurisprudenza, per il solo tempo necessario a consentire l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica (cfr. delib. AVCP n. 110 del 19 dicembre 2012)”. Concetto già chiaramente espresso con il provvedimento della medesima Autorità nel 2012 (http://blog.inergysrl.it/riscatto-impianti-illuminazione-pubblica-deliberazione-anac-n-110-del-19-dicembre-2012/) e ribadito nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 settembre 2016. Sono stati dunque rilevati ulteriori profili di irregolarità:

a) ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione, per aver sottratto al mercato appalti cui avrebbero potuto concorrere, ove il Comune avesse proceduto all’affidamento con gara, altri operatori economici, anche europei, in violazione delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice ratione temporis applicabile (artt. 54 e ss. d.lgs. n. 163/2006);

b) possibile danno erariale derivante dal mancato espletamento delle procedure di fissazione del prezzo contrattuale che sarebbe potuto scaturire dal confronto competitivo di più operatori in gara ovvero dall’attivazione di convenzioni Consip mediante ordinativi di fornitura dei servizi in argomento, a garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo;

c) possibile violazione delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di ordine generale, nei casi in cui l’affidamento diretto in favore di Enel Sole non sia stato preceduto dagli adempimenti volti all’accertamento dei requisiti di cui all’allora vigente art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 d.lgs. n. 50/2016), requisiti di affidabilità morale, professionale ed economica (regolarità contributiva/DURC; regolarità fiscale; posizione penale dei legali rappresentanti; ecc.), né dagli accertamenti antimafia;

d) maggiore esposizione ai rischi di corruzione derivanti dal consolidarsi di prassi contra legem all’interno dell’ente comunale che, in assenza di gare, ha prorogato/rinnovato illegittimamente contratti Enel Sole scaduti sulla base di decisioni dirigenziali prive di adeguato supporto normativo;

e) violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;

f) mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti ex artt. 1, 24 e 25 del R.D. n. 2578/1925 ed artt. 8 e ss. D.P.R. n. 902/1986).”

Un ulteriore aspetto analizzato dall’Autorità riguarda l’omessa acquisizione del CIG, questione già affrontata dell’Autorità Anticorruzione (http://blog.inergysrl.it/indicazioni-per-lefficientamento-e-ladeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-anac-comunicato-del-presidente-del-27-febbraio-2019/), fatto che ha configurato diverse irregolarità:

a) violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.), anche alla luce della citata Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, con conseguente esposizione del dirigente responsabile alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge;

b) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’AVCP, ora ANAC, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine, con conseguente applicabilità delle sanzioni pecuniarie previste dal citato art. 6, comma 11, nonché delle connesse responsabilità disciplinari previste dal successivo comma 12;

c) omissione contributiva nei confronti dell’Autorità, derivante dalla mancata acquisizione del CIG (ove previsto in ragione dell’importo pari o superiore a 40.000 euro).”

A seguito di questi otto procedimenti, per le amministrazioni che si trovassero nella medesima condizione, emerge la necessità di adeguare tempestivamente gli affidamenti irregolari ancora in essere, nel rispetto di indicazioni ormai coerenti e uniformi da quasi un decennio.

Link ai singoli procedimenti: