PNRR – interventi illuminazione pubblica, centri sportivi e strutture culturali

Da oggi, 11 aprile 2022, è possibile presentare la domanda per accedere ai fondi previsti dal PNRR, missione n. 5, componente 3, investimento 1.1.1.

Possono presentare proposte progettuali i comuni della aree interne (intermedi, periferici e ultraperiferici), individuati dalla tabella allegata all’albo.

L’importo massimo ottenibile da un Amministrazione dipende dal numero di abitanti residenti nel Comune e può essere utilizzato per finanziare un massimo di 3 progetti differenti:

  • Fino a 3.000 abitanti: 300.000€
  • Da 3.001 a 10.000 abitanti: 1.000.000€
  • Da 10.001 a 30.000 abitanti: 2.000.000€
  • Oltre i 30.001 abitanti: 3.000.000€

Gli interventi ammissibili includono lavori sugli impianti di illuminazione pubblica, opere e infrastrutture per sedi della pubblica amministrazione, impianti sportivi e strutture per la cultura e lo spettacolo. Sono ammessi interventi esclusivamente su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica.
È possibile partecipare al bando presentando un documento di fattibilità delle alterative progettuali. Per ottenere un punteggio maggiore si possono presentare anche ulteriori livelli di progettazione, dal progetto di fattibilità tecnica ed economica al progetto esecutivo. Le spese di progettazione sono finanziabili con i fondi ottenuti dal bando.

L’ultimo giorno utile per presentare la richiesta di finanziamento è il 16 maggio 2022. I lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

Per una prima valutazione dei progetti di interesse per l’Amministrazione contattaci all’indirizzo email info@inergysrl.it.

Illuminazione votiva – riscatto e affidamento del servizio

L’illuminazione votiva è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e in quanto tale le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi alla normativa europea e nazionale per la gestione e manutenzione degli impianti.

In alcuni Comuni la proprietà degli impianti è ancora del Concessionario, il quale li ha costruiti in cambio dell’affidamento del servizio. Solitamente questa situazione origina da contratti vecchi di decenni e deve essere sanata dall’amministrazione prima di procedere ad una procedura ad evidenza pubblica, come previsto dal D.Lgs. 50/2016. Il valore degli impianti esistenti è determinato sulla base dei criteri esposti dal R.D. 2578/1925 e dal D.P.R. 902/1986, e deve essere validato da un tecnico comunale competente in materia o da un professionista esterno incaricato dal Comune. La maggior parte degli impianti più vetusti necessita rilevanti interventi di riqualifica ed ha un valore industriale residuo prossimo allo zero.

Si ricorda anche il divieto di rinnovo tacito dei contratti con la pubblica amministrazione previsto dal 1993.

Una volta acquisita la proprietà degli impianti il Comune può procedere al nuovo affidamento nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. Contestualmente al servizio di manutenzione è possibile includere anche eventuali lavori di riqualifica per ammodernare gli impianti.

È importante che l’Amministrazione a cui fa capo l’impianto abbia coscienza delle caratteristiche di base dell’impianto, quali il posizionamento delle linee, il numero di utenze e i consumi energetici dell’impianto. Per questo motivo è opportuno che richieda un aggiornamento periodico al Concessionario, il quale è tenuto a comunicare tutti i dati utili ad un effettivo controllo del servizio e alla predisposizione di nuove procedure di affidamento in prossimità della scadenza della convenzione.

Grazie alla nostra esperienza nelle procedure di riscatto siamo grado di assistere le pubbliche amministrazioni nell’acquisizione degli impianti, nella redazione della perizia per la valutazione dell’impianto e nella predisposizione degli atti per il successivo affidamento. Per una prima analisi della situazione dell’impianto contattaci all’indirizzo info@inergysrl.it.

Riscatto impianti illuminazione pubblica e affidamenti diretti al concessionario uscente

Il Consiglio di Stato è tornato ad occuparsi degli affidamenti da parte dei comuni dei lavori di riqualifica e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, affrontando in particolare la questione del (mancato) riscatto degli stessi e delle necessarie procedure ad evidenza pubblica per una corretta concessione agli operatori privati.

Nel 2014 un Comune brianzolo aveva affidato con una procedura negoziata sia i lavori di riqualificazione che la gestione dell’impianto al concessionario uscente, nonché proprietario dell’impianto. A seguito dell’intervento dell’AGCM che rilevava diverse criticità nella procedura prescelta, il Comune decideva di non acquisire immediatamente la proprietà degli impianti ma di posticipare tale momento, al fine di raggiungere un accordo bonario con il concessionario uscente. L’Autorità ha quindi espresso ulteriori perplessità sull’intero procedimento e, considerate le azioni del Comune non conformi alle indicazioni ricevute, ha impugnato i relativi atti al TAR.

La questione è infine giunta di fronte al Consiglio di Stato che ha confermato le posizioni espresse dall’AGCM, esprimendo alcuni importanti principi:

  • Un affidamento diretto NON può essere giustificato sulla base di una privativa industriale (es. un brevetto) che presenta caratteristiche fungibili e surrogabili da tecnologie alternative in grado di assicurare le medesime funzionalità. Esistono infatti molti operatori che commercializzano sorgenti LED con caratteristiche assimilabili.
  • La sede naturale per valutazioni comparative sia dal punto di vista tecnologico che da quello economico è quella della gara pubblica, non è sufficiente una semplice istruttoria interna all’amministrazione.
  • È parimenti insufficiente la giustificazione dell’affidamento sulla base del fatto che il concessionario sia proprietario degli impianti. Il Consiglio di Stato rileva correttamente che “la previsione di acquistare la proprietà degli impianti da ammodernare solo a conclusione di tali lavori e non più in via preventiva, costituirebbe un mezzo per eludere la corretta applicazione delle regole in materia di contratti pubblici e di affidamento dei servizi pubblici locali, atteso che, in base a tali regole, il Comune avrebbe dovuto, anzitutto, procedere all’acquisto (bonario o tramite la procedura di riscatto) di tutti gli impianti di illuminazione pubblica per poi procedere, alla scadenza della convenzione con Enel Sole per la gestione degli impianti, all’affidamento del servizio in conformità al dettato legislativo”.
  • In generale, “la previsione di acquistare la proprietà degli impianti di Enel Sole solo a valle dei lavori di ammodernamento e non preventivamente, costituisce un chiaro escamotage per eludere l’applicazione delle regole sulla gara pubblica” e “diversamente opinando, diverrebbe difficilmente giustificabile l’ingente esborso di risorse pubbliche per lavori che riguardano beni di proprietà privata”.

In merito a profili ulteriori rispetto a quelli anticoncorrenziali, si rimanda ai procedimenti avviati dall’ANAC per situazioni simili: http://blog.inergysrl.it/affidamento-del-servizio-luce-e-di-connessi-servizi-di-efficientamento-ed-adeguamento-normativo-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica/

Link alla sentenza del Consiglio di stato n. 04715/2020